Art. 2
Contributi speciali
In vigore dal 28 feb 2008
Contributi speciali
1. L'importo dei contributi speciali per i vari tipi e categorie di battelli si situa in una forcella che va dal 70 % al 115 % delle seguenti aliquote:
a)
battelli da carico secco:
i)
automotori: 120 EUR/t;
ii)
Chiatte a spinta: 60 EUR/t;
iii)
Chiatte rimorchiate: 43 EUR/t;
b)
navi cisterna:
i)
automotori: 216 EUR/t;
ii)
chiatte a spinta: 108 EUR/t;
iii)
chiatte rimorchiate: 39 EUR/t;
c)
spintori: 180 EUR/kilowatt con aumento lineare fino a 240 EUR/kilowatt per una forza motrice pari o superiore a 1 000 kW.
2. Per i battelli di portata lorda inferiore a 450 t, le aliquote massime dei contributi speciali di cui al paragrafo 1 sono ridotte del 30 %.
Per i battelli di portata lorda da 450 a 650 t, le aliquote massime dei contributi speciali sono ridotte dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 tonnellate.
Per i battelli di portata lorda da 650 a 1 650 t, le aliquote massime dei contributi speciali subiscono un aumento lineare dal 100 al 115 %; fino ai battelli di portata lorda superiore a 1 650 t restano pari al 115 %.
Storico versioni
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