Art. 48

Programma di marcatura

In vigore dal 16 gen 2008
Programma di marcatura Fatto salvo l'articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 601/2004, ciascun peschereccio con palangari marca e libera il Dissostichus spp. continuamente nel corso della pesca, nella percentuale specificata nella misura di conservazione per tale pesca di cui al protocollo di marcatura della CCAMLR.
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Programma di marcatura (Art. 48 Regolamento (UE) 2008/40) — Testo vigente | Portale Normativo