Art. 48 · Programma di marcatura

Art. 48

Programma di marcatura

In vigore dal 16 gen 2008
Programma di marcatura Fatto salvo l'articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 601/2004, ciascun peschereccio con palangari marca e libera il Dissostichus spp. continuamente nel corso della pesca, nella percentuale specificata nella misura di conservazione per tale pesca di cui al protocollo di marcatura della CCAMLR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:40:oj#art-48