Art. 49
Osservatori scientifici
In vigore dal 16 gen 2008
Osservatori scientifici
1. I pescherecci che partecipano alle attività di pesca sperimentali di cui all' hanno a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.
2. Gli Stati membri, fatti salvi i regolamenti e le leggi nazionali applicabili e in conformità degli stessi, comprese le norme che disciplinano l'ammissibilità delle prove nei rispettivi tribunali, tengono conto dei rapporti degli ispettori della parte contraente CCAMLR che li designa nell'ambito del programma e agiscono sulla base di tali rapporti come se si trattasse di rapporti di ispettori propri; sia lo Stato membro sia la parte contraente CCAMLR interessata che ha designato gli ispettori cooperano inoltre al fine di agevolare i procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito dei rapporti di cui sopra.
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