Art. 49

Osservatori scientifici

In vigore dal 16 gen 2008
Osservatori scientifici 1.   I pescherecci che partecipano alle attività di pesca sperimentali di cui all' hanno a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l'intera durata delle attività di pesca della campagna. 2.   Gli Stati membri, fatti salvi i regolamenti e le leggi nazionali applicabili e in conformità degli stessi, comprese le norme che disciplinano l'ammissibilità delle prove nei rispettivi tribunali, tengono conto dei rapporti degli ispettori della parte contraente CCAMLR che li designa nell'ambito del programma e agiscono sulla base di tali rapporti come se si trattasse di rapporti di ispettori propri; sia lo Stato membro sia la parte contraente CCAMLR interessata che ha designato gli ispettori cooperano inoltre al fine di agevolare i procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito dei rapporti di cui sopra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:40:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Osservatori scientifici (Art. 49 Regolamento (UE) 2008/40) — Testo vigente | Portale Normativo