Art. 5
Registrazione dei partecipanti al programma
In vigore dal 15 gen 2008
Registrazione dei partecipanti al programma
1. Le domande di partecipazione al programma sono presentate alla Commissione.
2. La decisione che autorizza un richiedente a diventare partecipante al programma è adottata dalla Commissione, dopo aver verificato che il richiedente abbia acconsentito a conformarsi alle direttive per l’uso del Common Logo riportate nell’allegato B dell’accordo. La Commissione pubblica sul sito Internet Energy Star un elenco aggiornato dei partecipanti al programma e lo trasmette periodicamente agli Stati membri.
Storico versioni
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