Art. 4
Principi generali
In vigore dal 15 gen 2008
Principi generali
1. Il programma Energy Star è coordinato, se del caso, con altri programmi comunitari di etichettatura o certificazione di qualità nonché con sistemi quali, in particolare, il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, istituito dal regolamento (CEE) n. 880/92, l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, istituita dalla direttiva 92/75/CEE, e le misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE.
2. Il Common Logo può essere utilizzato dai partecipanti al programma sulle singole apparecchiature per ufficio da essi fabbricate e sul materiale per la loro promozione.
3. La partecipazione al programma Energy Star è facoltativa.
4. Le apparecchiature per ufficio per le quali l’uso del Common Logo è stato concesso dall’USEPA si presumono, fino a prova contraria, conformi al presente regolamento.
5. Fatte salve eventuali norme comunitarie in materia di valutazione e apposizione di marchi di conformità e/o altri accordi internazionali conclusi fra la Comunità e paesi terzi riguardo all’accesso al mercato comunitario, i prodotti oggetto del presente regolamento immessi sul mercato comunitario possono essere sottoposti a prova dalla Commissione o dagli Stati membri per accertare il possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento.
Storico versioni
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