Art. 3

Definizioni

In vigore dal 15 gen 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Common Logo» il marchio di cui all’allegato A dell’accordo; b) «partecipanti al programma» i fabbricanti, gli assemblatori, gli esportatori, gli importatori, i dettaglianti e le altre persone o gli enti che si impegnano a promuovere determinate apparecchiature per ufficio efficienti sotto il profilo energetico conformi alle specifiche comuni definite nella lettera c) e che hanno scelto di partecipare al programma Energy Star registrandosi presso la Commissione; c) «specifiche comuni» i requisiti in materia di efficienza energetica e di prestazioni, compresi i metodi di prova, utilizzati per determinare se le apparecchiature per ufficio posseggano i requisiti di efficienza energetica per il Common Logo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:106:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2008/106) — Testo vigente | Portale Normativo