Art. 3
Definizioni
In vigore dal 15 gen 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«Common Logo» il marchio di cui all’allegato A dell’accordo;
b)
«partecipanti al programma» i fabbricanti, gli assemblatori, gli esportatori, gli importatori, i dettaglianti e le altre persone o gli enti che si impegnano a promuovere determinate apparecchiature per ufficio efficienti sotto il profilo energetico conformi alle specifiche comuni definite nella lettera c) e che hanno scelto di partecipare al programma Energy Star registrandosi presso la Commissione;
c)
«specifiche comuni» i requisiti in materia di efficienza energetica e di prestazioni, compresi i metodi di prova, utilizzati per determinare se le apparecchiature per ufficio posseggano i requisiti di efficienza energetica per il Common Logo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:106:oj#art-3