Art. 123

Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli

In vigore dal 21 dic 2007
Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli 1.   Per quanto riguarda la raccolta verde, l'organizzazione di produttori che risulti non aver adempiuto i propri obblighi è tenuta a versare una penale pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. Il mancato rispetto degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui: a) lo Stato membro accerta, nel corso della verifica di cui all', paragrafo 1, secondo comma, che la raccolta verde non era giustificata in base all'analisi della situazione prevedibile del mercato esistente in quel momento; b) la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile a tale misura, oppure c) la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata. 2.   Per quanto riguarda la mancata raccolta, l'organizzazione di produttori che risulti non aver adempiuto i propri obblighi è tenuta a versare una penale pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. Il mancato rispetto degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui: a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile a tale misura; b) la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte, oppure c) si sono verificati un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative di cui l'organizzazione di produttori è responsabile. 3.   Le penali di cui ai paragrafi 1 e 2 si aggiungono a un'eventuale riduzione dei pagamenti a norma dell'.
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