Art. 122
Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati
In vigore dal 21 dic 2007
Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati
Se, all'atto dei controlli eseguiti a norma degli , emergono irregolarità imputabili ai destinatari dei prodotti ritirati, si applicano le seguenti sanzioni:
a)
i destinatari non possono più ricevere i prodotti ritirati, e
b)
i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato sono tenuti a rimborsare una somma equivalente al valore dei prodotti messi a loro disposizione, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. In tal caso, l'organizzazione di produttori rimborsa il contributo comunitario.
La sanzione di cui alla lettera a) ha effetto immediato, si applica per almeno una campagna di commercializzazione e può essere prorogata in funzione della gravità dell'irregolarità.
Storico versioni
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