Art. 4

In vigore dal 21 dic 2007
In deroga alle disposizioni contenute nel titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008 i contingenti tariffari indicati nell’allegato del presente regolamento sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità degli articoli 308 bis e 308 ter e dell’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. Non sono richiesti titoli d’importazione.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2007/1563 — Testo vigente | Portale Normativo