Art. 3
In vigore dal 21 dic 2007
1. I quantitativi, espressi in equivalente peso carcassa, per le importazioni di prodotti nell’ambito dei contingenti di cui all’, sono quelli indicati nell’allegato.
2. Per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa» di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:
a)
per animali vivi: 0,47;
b)
per carni di agnello o di capretto disossate: 1,67;
c)
per carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81;
d)
per prodotti non disossati: 1,00.
Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.
Storico versioni
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