Art. 5
In vigore dal 21 dic 2007
1. Per beneficiare dei contingenti tariffari indicati nell’allegato è presentata alle autorità doganali comunitarie una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi.
L’origine dei prodotti soggetti a contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.
2. La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente:
a)
nel caso di contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo;
b)
nel caso di altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita in conformità all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, dei dati seguenti:
—
il codice NC (almeno le prime quattro cifre),
—
il numero d’ordine o i numeri d’ordine del contingente tariffario di cui trattasi,
—
il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento;
c)
se i contingenti di un paese rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a).
La prova di origine di cui alla lettera b), se presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione d’immissione in libera pratica, può contenere più numeri d’ordine. In tutti gli altri casi essa contiene un solo numero d’ordine.
Storico versioni
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