Art. 11
Rapporto, valutazione e discarico
In vigore dal 20 dic 2007
Rapporto, valutazione e discarico
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi realizzati dall’impresa comune IMI. Tale relazione contiene una descrizione dettagliata dell’attuazione, compresi il numero delle proposte presentate, il numero delle proposte selezionate per il finanziamento, il tipo di partecipanti, comprese le PMI, e le statistiche per paese.
2. Entro il 31 dicembre 2010, nonché entro il 31 dicembre 2013, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede, in base a un mandato definito previa consultazione dell’impresa comune IMI, a valutazioni intermedie di tale impresa comune. Queste valutazioni riguardano la qualità e l’efficacia dell’impresa comune IMI e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni delle valutazioni, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, proposte di modifica del presente regolamento, compresa l’eventuale cessazione anticipata dell’impresa comune IMI.
3. Entro sei mesi dalla cessazione dell’impresa comune, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a una valutazione finale dell’impresa comune IMI. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune IMI viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell’impresa comune IMI di cui all’.
Storico versioni
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