Art. 9

Responsabilità

In vigore dal 20 dic 2007
Responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune IMI è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dalla legge applicabile all’accordo o al contratto in questione. 2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune IMI risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal proprio personale nell’esercizio delle sue funzioni. 3.   Qualsiasi pagamento dell’impresa comune IMI destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell’impresa comune IMI ed è coperto dalle risorse dell’impresa comune IMI. 4.   Solo l’impresa comune IMI risponde delle proprie obbligazioni.
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