Art. 12

Tutela degli interessi finanziari dei membri e misure antifrode

In vigore dal 20 dic 2007
Tutela degli interessi finanziari dei membri e misure antifrode 1.   L’impresa comune IMI garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni adeguati. 2.   Qualora l’impresa comune IMI o il suo personale commettano delle irregolarità, i membri si riservano il diritto di recuperare gli importi indebitamente versati o di ridurre o sospendere gli eventuali ulteriori contributi all’impresa comune IMI. 3.   Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illecite, si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999. 4.   L’impresa comune IMI effettua controlli in loco e audit finanziari presso i partecipanti alle attività di ricerca finanziata dall’impresa comune IMI. 5.   La Commissione e/o la Corte dei conti possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’impresa comune IMI e il personale incaricato della loro assegnazione. A tal fine, l’impresa comune IMI garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e/o la Corte dei conti di effettuare gli opportuni controlli e, qualora accertino l’esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate. 6.   L’ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (11) dispone, nei confronti dell’impresa comune IMI e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l’impresa comune IMI aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (12). L’impresa comune IMI adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.
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Tutela degli interessi finanziari dei membri e misure antifrode (Art. 12 Regolamento (UE) 2008/73) — Testo vigente | Portale Normativo