Art. 6

Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie

In vigore dal 20 dic 2007
Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie 1.   Le conservazione a bordo e lo sbarco di catture provenienti da stock soggetti a limiti di cattura sono autorizzati solo se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. 2.   Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente o alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti.
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