Art. 8
Trasmissione dei dati
In vigore dal 20 dic 2007
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi prelevati da ciascuno stock, prevista all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
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