Art. 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
In vigore dal 20 dic 2007
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura che figura nell’allegato I non pregiudica:
a)
gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b)
le riassegnazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
c)
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
d)
le detrazioni effettuate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 23, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1579:oj#art-5