Art. 2

In vigore dal 19 dic 2007
Gli stock esistenti, se conformi alle disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere commercializzati e usati fino al 30 aprile 2008.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2007/1519 — Testo vigente | Portale Normativo