Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 dic 2007
Gli stock esistenti, se conformi alle disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere commercializzati e usati fino al 30 aprile 2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1519:oj#art-2