Art. 1
In vigore dal 19 dic 2007
1. Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».
2. Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 418/2001, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».
3. Nell’allegato del regolamento (CE) n. 162/2003, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1519:oj#art-1