Art. 4

Deroghe

In vigore dal 11 dic 2007
Deroghe In deroga all’, la Commissione può eccezionalmente adottare misure che autorizzino la commercializzazione, l’importazione o l’esportazione di pellicce di cane e di gatto o di prodotti che le contengono, per finalità didattiche o per la pratica della tassidermia. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che stabiliscono le condizioni di applicazione di dette deroghe, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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