Art. 4
Deroghe
In vigore dal 11 dic 2007
Deroghe
In deroga all’, la Commissione può eccezionalmente adottare misure che autorizzino la commercializzazione, l’importazione o l’esportazione di pellicce di cane e di gatto o di prodotti che le contengono, per finalità didattiche o per la pratica della tassidermia.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che stabiliscono le condizioni di applicazione di dette deroghe, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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