Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 dic 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «gatto», un animale della specie felis silvestris; 2) «cane», un animale della sottospecie canis lupus familiaris; 3) «commercializzazione», la detenzione di pellicce di cane e/o di gatto o di prodotti che le contengono, a scopo di vendita, inclusa l’offerta in vendita, la vendita e la distribuzione; 4) «importazione», l’immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6), escluse le importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (7); 5) «esportazione», l’operazione che permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità, ai sensi dell’articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Storico versioni

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