Art. 1
Obiettivo
In vigore dal 11 dic 2007
Obiettivo
Lo scopo del presente regolamento è vietare la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, al fine di eliminare ostacoli al funzionamento del mercato interno e di indurre i consumatori a confidare nuovamente nel fatto che i prodotti di pellicceria che i consumatori acquistano non contengono pellicce di cane e di gatto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1523:oj#art-1