Art. 1

Obiettivo

In vigore dal 11 dic 2007
Obiettivo Lo scopo del presente regolamento è vietare la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, al fine di eliminare ostacoli al funzionamento del mercato interno e di indurre i consumatori a confidare nuovamente nel fatto che i prodotti di pellicceria che i consumatori acquistano non contengono pellicce di cane e di gatto.
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