Art. 5
Metodi di identificazione della specie d’origine delle pellicce
In vigore dal 11 dic 2007
Metodi di identificazione della specie d’origine delle pellicce
Gli Stati membri informano la Commissione dei metodi analitici che utilizzano per identificare la specie d’origine delle pellicce entro il 31 dicembre 2008 e successivamente ogni volta che nuovi sviluppi lo richiedano.
La Commissione può adottare misure che stabiliscono i metodi analitici da utilizzare per identificare la specie d’origine delle pellicce. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo con nuovi elementi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2, e sono incluse nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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