Art. 7
In vigore dal 10 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 1964/2006 è modificato come segue:
a)
l', paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:
«3. Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri ogni settimana, entro le ore 13 di venerdì (ora di Bruxelles).
In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.»;
b)
l' è sostituito dal seguente testo:
«
1. Se i quantitativi oggetto di una domanda nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente, la Commissione fissa, a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande, di cui all', paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento, il coefficiente di attribuzione dei quantitativi oggetto di una domanda nel corso della settimana trascorsa e sospende fino alla fine del periodo contingentale la presentazione di nuove domande di titoli di importazione.
Le domande presentate per la settimana in corso sono considerate irricevibili.
Gli Stati membri accettano che gli operatori ritirino, entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione, le domande per le quali il quantitativo per il quale deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, mentre la domanda aveva ad oggetto un quantitativo superiore.
2. Il titolo di importazione è rilasciato l'ottavo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande.
3. Il titolo di importazione, rilasciato per un quantitativo non superiore a quello menzionato nel certificato di origine di cui all', obbliga a importare dal Bangladesh.»;
c)
l' è sostituito dal seguente testo:
«
Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:
a)
entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli di importazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali (in peso di prodotto) oggetto delle domande;
b)
entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali (in peso di prodotto) per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate a norma dell', paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento;
c)
entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali (in peso di prodotto) effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nel corso di tale mese non è stato immesso in libera pratica nessun quantitativo, è trasmessa una comunicazione negativa. Tuttavia detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità dei titoli.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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