Art. 5

In vigore dal 10 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 955/2005 è modificato come segue: 1) all', paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma in appresso: «In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.»; 2) all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo: «4.   L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all' del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un documento di trasporto e di una prova d'origine preferenziale, rilasciati in Egitto e relativi al lotto di cui trattasi, in conformità alle disposizioni contenute nel protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo.»; 3) l' è sostituito dal seguente testo: « 1.   Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni venerdì (ora di Bruxelles). 2.   Se i quantitativi oggetto di una domanda nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente, la Commissione fissa, a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il coefficiente di attribuzione dei quantitativi oggetto di una domanda nel corso della settimana trascorsa e sospende fino alla fine del periodo contingentale la presentazione di nuove domande di titoli di importazione. Le domande presentate per la settimana in corso sono considerate irricevibili. Gli Stati membri accettano che gli operatori ritirino, entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione, le domande per le quali il quantitativo per il quale il titolo deve essere rilasciato è inferiore a 20 tonnellate. 3.   Il titolo di importazione è rilasciato l'ottavo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, il titolo di importazione è valido solo fino alla fine del mese successivo a quello del rilascio effettivo.»; 4) L' è sostituito dal seguente testo: « Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica: a) entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli di importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali oggetto delle domande; b) entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati, nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate in conformità all', paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento; c) entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nel corso di tale mese non è stato immesso in libera pratica nessun quantitativo, è trasmessa una comunicazione negativa. Tuttavia detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità dei titoli.»
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