Art. 2

In vigore dal 10 dic 2007
L' del regolamento (CE) n. 2375/2002 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è modificato come segue: i) al secondo comma la parola «lunedì» è sostituita da «venerdì»; ii) il terzo comma è soppresso; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: «3.   Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica, per numero d'ordine, ogni domanda con l'origine del prodotto e il quantitativo oggetto della domanda, nonché l'eventuale inesistenza di domande.»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo: «4.   I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la comunicazione di cui al paragrafo 3. Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.»
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Art. 2 Regolamento (UE) 2007/1456 — Testo vigente | Portale Normativo