Art. 9

Ulteriori condizioni per il transito di animali

In vigore dal 26 ott 2007
Ulteriori condizioni per il transito di animali 1.   Il transito di animali è autorizzato dall’autorità competente, purché: a) gli animali spostati da una zona soggetta a restrizioni attraverso aree poste al di fuori da una zona soggetta a restrizioni e i mezzi in cui sono trasportati vengano trattati con insetticidi e/o repellenti autorizzati dopo un’adeguata pulitura e disinfezione sul posto del carico e in ogni caso prima che lascino la zona soggetta a restrizioni; b) gli animali spostati da un’area posta al di fuori da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona soggetta a restrizioni e i mezzi in cui sono trasportati vengano trattati con insetticidi e/o repellenti autorizzati dopo un’adeguata pulitura e disinfezione sul posto del carico e in ogni caso prima che entrino nella zona soggetta a restrizioni; c) quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il movimento attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali vengano protetti dall’eventuale attacco dei vettori della malattia. 2.   Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE: «Trattamento insetticida/repellente con … (inserire il nome del prodotto) il … (data) alle … (ore) in conformità del regolamento (CE) n. 1266/2007 (*3). (*3)   GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.» " 3.   Il paragrafo 1 del presente articolo smette di applicarsi in un’area geografica epidemiologicamente rilevante di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale quando sono passati più di 60 giorni dalla data d’inizio del periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V. Detta esenzione però smette di applicarsi dopo la fine del periodo stagionalmente libero da vettori, in base al programma di controllo della febbre catarrale.
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