Art. 151

Importazioni di miscugli di riso

In vigore dal 22 ott 2007
Importazioni di miscugli di riso Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da una parte, da riso classificabile in diversi gruppi o fasi di lavorazione oppure da riso classificabile in uno o più diversi gruppi o fasi di lavorazione e, dall’altra, da rotture di riso è quello applicabile: a) al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio; b) al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessun componente rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio.
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