Art. 150
Importazioni di miscugli di cereali e riso
In vigore dal 22 ott 2007
Importazioni di miscugli di cereali e riso
Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), e, dall’altro, da uno o più dei prodotti di cui all’allegato I, parte II, lettere a) e b), è quello applicabile al componente soggetto al dazio più elevato.
Storico versioni
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