Art. 150

Importazioni di miscugli di cereali e riso

In vigore dal 22 ott 2007
Importazioni di miscugli di cereali e riso Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), e, dall’altro, da uno o più dei prodotti di cui all’allegato I, parte II, lettere a) e b), è quello applicabile al componente soggetto al dazio più elevato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-150

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo