Art. 149
Importazioni di miscugli di cereali diversi
In vigore dal 22 ott 2007
Importazioni di miscugli di cereali diversi
Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti dai cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), è stabilito come segue:
a)
se il miscuglio è composto da due di tali cereali, il dazio all’importazione è quello applicabile:
i)
al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio;
ii)
al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessuno dei due componenti rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio;
b)
quando il miscuglio è composto da più di due di tali cereali e se molti fra questi cereali costituiscono ciascuno più del 10 % del peso del miscuglio, il dazio applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo dazio è identico per due o più cereali.
Se soltanto un cereale costituisce più del 10 % del peso del miscuglio, il dazio è quello applicabile a detto cereale.
c)
in tutti i casi non coperti dalle lettere a) e b), il dazio è il più elevato di quelli applicabili ai cereali che compongono il miscuglio stesso, anche se questo dazio è identico per due o più cereali.
Storico versioni
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