Art. 2

Norme specifiche relative al nome da registrare

In vigore dal 18 ott 2007
Norme specifiche relative al nome da registrare 1.   Quando la grafia originale di un nome da registrare non è in caratteri latini, insieme al nome nella grafia originale è registrata anche la sua trascrizione in caratteri latini. 2.   Se la registrazione è richiesta in più di una lingua, nel disciplinare figurano tutte le versioni linguistiche del nome di cui è richiesta la registrazione. 3.   In caso di applicazione del disposto dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006, se l’associazione precisa che all’atto della commercializzazione l’etichetta può contenere un’indicazione nelle altre lingue ufficiali da cui risulta che il prodotto è stato ottenuto secondo la tradizione della regione, dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria la domanda, nel disciplinare figura la dicitura da tradurre nelle altre lingue ufficiali.
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