Art. 3

Regole specifiche per la descrizione del prodotto e del metodo di ottenimento

In vigore dal 18 ott 2007
Regole specifiche per la descrizione del prodotto e del metodo di ottenimento 1.   La descrizione di un prodotto si limita a indicare le informazioni necessarie ad identificare il prodotto e le sue caratteristiche specifiche. Essa non ripete obblighi di carattere generale. 2.   La descrizione di un metodo di ottenimento si limita al metodo di ottenimento in uso. Non sono descritte pratiche tradizionali non più seguite. È descritto esclusivamente il metodo necessario per ottenere un prodotto specifico, in modo da permettere la riproduzione del prodotto. 3.   Gli elementi essenziali che determinano la specificità di un prodotto comprendono un raffronto che evidenzia le differenze con prodotti appartenenti alla stessa categoria. Si possono citare le norme in vigore a titolo di riferimento o di raffronto. 4.   Gli elementi essenziali che determinano la tradizionalità del prodotto comprendono le principali caratteristiche rimaste invariate nel tempo, comprovate da riferimenti precisi e consolidati.
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