Art. 3
In vigore dal 17 ott 2007
L’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue:
1)
al punto a), sezione «ex 0812 », il codice «ex 0812 90 99 » è sostituito da «ex 0812 90 98 »;
2)
al punto b), sezione «ex 2005 », il codice «2005 90 10 » è sostituito da «2005 99 10 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1212:oj#art-3