Art. 3

In vigore dal 17 ott 2007
L’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue: 1) al punto a), sezione «ex 0812 », il codice «ex 0812 90 99 » è sostituito da «ex 0812 90 98 »; 2) al punto b), sezione «ex 2005 », il codice «2005 90 10 » è sostituito da «2005 99 10 ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1212:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo