Art. 1
In vigore dal 17 ott 2007
Il regolamento (CEE) n. 316/68 è modificato come segue:
1)
l’, paragrafo 1, è modificato come segue:
a)
al primo trattino, il codice «06.03 A» è sostituito da «NC 0603 »;
b)
il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«—
il fogliame, i rami e altre parti di piante, freschi, della voce NC 0604 della tariffa doganale comune.»;
2)
nell’allegato I, punto I, il codice «06.03 A» è sostituito da «NC 0603 »;
3)
nell’allegato II, punto I, il codice «06.04 A II» è sostituito da «NC 0604 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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