Art. 2
In vigore dal 17 ott 2007
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 3223/94, parte A, il codice «ex 0709 10 00 » è sostituito da «ex 0709 90 80 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1212:oj#art-2