Art. 2

In vigore dal 17 ott 2007
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 3223/94, parte A, il codice «ex 0709 10 00 » è sostituito da «ex 0709 90 80 ».
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Art. 2 Regolamento (UE) 2007/1212 — Testo vigente | Portale Normativo