Art. 4
In vigore dal 14 ago 2007
Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:
a)
entro il secondo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per il deposito delle domande di titoli, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli di importazione, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC ad otto cifre e per paese d’origine dei quantitativi totali (in peso di prodotto) su cui vertono le domande;
b)
entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d’origine dei quantitativi totali (in peso di prodotto) per i quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione, nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate, in conformità dell’, paragrafo 5, secondo comma;
c)
entro l’ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali (in peso di prodotto) effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nei mesi in questione non è stato immesso in libera pratica nessun quantitativo, è trasmessa una comunicazione negativa. Tuttavia, detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità dei titoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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