Art. 2

In vigore dal 14 ago 2007
1.   La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, l’indicazione dello Stato di cui il prodotto è originario e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta; b) nella casella 20, il numero d’ordine del contingente e la menzione «regolamento (CE) n. 964/2007». 2.   In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali. 3.   In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione relativa ai titoli di importazione è fissato a 46 EUR per tonnellata. 4.   Le domande di titoli sono depositate presso le autorità competenti dello Stato membro interessato nel corso dei primi sette giorni della campagna di commercializzazione di cui trattasi ed eventualmente, in caso di apertura del periodo complementare di cui al paragrafo 7, nel corso dei primi sette giorni del mese di febbraio della stessa campagna di commercializzazione. 5.   Il coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, è fissato dalla Commissione entro dieci giorni dall’ultimo giorno utile per la comunicazione di cui all’, lettera a), del presente regolamento. Se, in seguito all’applicazione del primo comma, il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, mentre la domanda riguardava un quantitativo superiore, la domanda di titolo può essere ritirata dall’operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione. 6.   Il titolo di importazione è rilasciato il ventesimo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per il deposito delle domande. 7.   Se i titoli di importazioni rilasciati a norma del paragrafo 6, per le domande depositate nei primi sette giorni della campagna di commercializzazione, non coprono la totalità del contingente di cui trattasi, i quantitativi restanti possono essere attribuiti nel corso del periodo complementare che comincia nel mese di febbraio della campagna di commercializzazione in corso. Qualora decida l’apertura del suddetto periodo complementare, la Commissione fissa e pubblica i quantitativi disponibili entro il 1o novembre dell’anno contingentale in corso. 8.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, il titolo di importazione è valido a partire dal giorno effettivo di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del sesto mese successivo.
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