Art. 1
In vigore dal 14 ago 2007
1. I contingenti tariffari di importazione annuali a dazio zero di cui all’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005, sono aperti il primo giorno di ogni campagna di commercializzazione per i prodotti del codice NC 1006 espressi in equivalente di riso semigreggio, alle seguenti condizioni:
a)
numero d’ordine 09.4177 ed un quantitativo di 5 821 tonnellate, per la campagna di commercializzazione 2007/08;
b)
numero d’ordine 09.4178 ed un quantitativo di 6 694 tonnellate, per la campagna di commercializzazione 2008/09.
I contingenti di cui al primo comma si applicano soltanto alle importazioni originarie dei paesi che, in conformità dell’allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005, beneficiano del regime speciale a favore dei paesi meno avanzati.
2. Il tasso di conversione tra il riso semigreggio ed il risone, il riso semilavorato o il riso lavorato è quello definito all’ del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (8), eccetto per le rotture di riso, per le quali i quantitativi richiesti sono contabilizzati sulla base del loro peso effettivo.
3. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006.
Storico versioni
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