Art. 3
In vigore dal 28 giu 2007
Nel regolamento (CE) n. 2187/2005, all’ è aggiunta la seguente lettera:
«o)
“rete da posta derivante”: qualsiasi rete da imbrocco mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti, lasciata alla deriva sotto l’azione delle correnti, liberamente o insieme all’imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete e/o a limitarne la deriva.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:809:oj#art-3