Art. 2
Definizione
In vigore dal 28 giu 2007
Nel regolamento (CE) n. 812/2004 è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 1 bis
Definizione
Per “rete da posta derivante” si intende qualsiasi rete da imbrocco mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti, lasciata alla deriva sotto l’azione delle correnti, liberamente o insieme all’imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete e/o a limitarne la deriva.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:809:oj#art-2