Art. 2

Definizione

In vigore dal 28 giu 2007
Nel regolamento (CE) n. 812/2004 è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 1 bis Definizione Per “rete da posta derivante” si intende qualsiasi rete da imbrocco mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti, lasciata alla deriva sotto l’azione delle correnti, liberamente o insieme all’imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete e/o a limitarne la deriva.»
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