Art. 1
In vigore dal 28 giu 2007
Nel regolamento (CE) n. 894/97, l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
1. Per “rete da posta derivante” si intende qualsiasi rete da imbrocco mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti, lasciata alla deriva sotto l’azione delle correnti, liberamente o insieme all’imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete e/o a limitarne la deriva.
2. È vietato a qualsiasi imbarcazione tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o diverse reti da posta derivanti, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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