Art. 5

In vigore dal 22 giu 2007
1.   In conformità della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita di ciascun cereale o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. 2.   Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento della quantità massima disponibile per uno Stato membro, la fissazione può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione delle quantità offerte a livello del prezzo minimo, in modo da rispettare la quantità massima disponibile in tale Stato membro.
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