Art. 4
In vigore dal 22 giu 2007
Nelle quattro ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato all’, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate. Se non sono state presentate offerte, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se lo Stato membro non invia alcuna notifica alla Commissione entro il termine prescritto, la Commissione considera che in tale Stato membro non è stata presentata nessuna offerta.
Le comunicazioni di cui al primo comma sono effettuate per via elettronica, secondo il modello riportato nell’allegato II. Per ciascuna gara aperta è inviato alla Commissione un formulario distinto per tipo di cereale. L’identità degli offerenti resta segreta.
Storico versioni
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