Art. 1
In vigore dal 22 giu 2007
Gli organismi di intervento degli Stati membri elencati nell’allegato I procedono alla vendita di cereali da essi detenuti, mediante gare permanenti sul mercato interno della Comunità. Le quantità massime dei diversi cereali oggetto delle gare sono riportate nell’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:712:oj#art-1