Art. 4

Disposizioni amministrative relative all’omologazione CE di tipo di componente

In vigore dal 22 giu 2007
Disposizioni amministrative relative all’omologazione CE di tipo di componente 1.   Il fabbricante o un suo rappresentante presenta alle autorità competenti in materia di omologazione CE la domanda di omologazione CE per un tipo di componente a tenuta o per un sistema di condizionamento d’aria. La domanda deve essere redatta conformemente al modello di documento d’informazione presentato nella parte 1 dell’allegato I. 2.   Il fabbricante o un suo rappresentante presenta al servizio tecnico responsabile per l’esecuzione delle prove di omologazione un componente a tenuta o un sistema di condizionamento d’aria da approvare. A tal fine, viene utilizzato un campione che presenta il tasso di perdita più elevato (di seguito «peggior campione»). 3.   Una volta soddisfatti i requisiti pertinenti, l’omologazione CE viene concessa e viene rilasciato un numero d’omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato nell’allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Lo stesso Stato membro non deve attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di componente o di sistema di condizionamento d’aria. 4.   Ai fini del paragrafo 3, l’autorità responsabile rilascia un certificato di omologazione CE di tipo di componente stabilito in conformità con il modello che figura nella parte 2 dell’allegato I.
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