Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 giu 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni dei sistemi di condizionamento d’aria», un gruppo di veicoli che non presenta differenze per quanto riguarda il refrigerante utilizzato o altre caratteristiche importanti del sistema di condizionamento d’aria, né per quanto riguarda il sistema di evaporatore, unico o doppio; 2) «tipo di sistema di condizionamento d’aria», un gruppo di sistemi di condizionamento d’aria che non differiscono tra di loro per quanto riguarda la marca o la ragione sociale del fabbricante o i componenti a tenuta stagna che essi contengono; 3) «componenti a tenuta stagna», uno dei seguenti elementi di un sistema di condizionamento d’aria o l’assemblaggio di tali elementi: a) tubi flessibili compresi i giunti; b) collegamenti individuali (maschio o femmina); c) valvole, interruttori e sensori; d) valvole di espansione termica con collegamenti; e) evaporatore con collegamenti esterni; f) compressore con collegamenti; g) condensatore con disidratatore integrato pronto per l’uso; h) recettore-disidratatore con collegamenti; i) accumulatore con collegamenti; 4) «tipo di componenti a tenuta stagna», un gruppo di componenti a tenuta stagna che non differiscono sia per quanto riguarda la marca o la ragione sociale del fabbricante, sia per quanto riguarda la loro funzione principale. I componenti a tenuta stagna fabbricati con materiali diversi o composti da combinazioni di vari componenti a tenuta stagna, secondo la definizione del paragrafo 1, punto 4), nella misura in cui non aumentano il tasso di perdita.
Storico versioni

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