Art. 6
Disposizioni amministrative relative all’omologazione CE di un tipo di veicolo rispetto alle emissioni provenienti da un sistema di condizionamento d’aria
In vigore dal 22 giu 2007
Disposizioni amministrative relative all’omologazione CE di un tipo di veicolo rispetto alle emissioni provenienti da un sistema di condizionamento d’aria
1. Il fabbricante o un suo rappresentante presenta alle autorità competenti in materia di omologazione CE la domanda di omologazione CE per un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni di un sistema di condizionamento d’aria.
La domanda deve essere redatta conformemente al modello di documento d’informazione presentato nella parte 4 dell’allegato I.
2. Il fabbricante o un suo rappresentante presenta, insieme alla domanda, il peggior campione del tipo completo di veicolo da approvare, in caso di prova relativa ad un intero veicolo, o i certificati di omologazione corrispondenti ai relativi componenti a tenuta o al sistema di condizionamento d’aria, in caso di prova relativa a componenti.
3. Una volta soddisfatti i requisiti pertinenti, l’omologazione CE viene concessa e viene rilasciato un numero d’omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato nell’allegato VII della direttiva 70/156/CEE.
Uno stesso Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.
4. Ai fini del paragrafo 3, l’autorità responsabile rilascia un certificato di omologazione CE stabilito in conformità con il modello che figura nella parte 5 dell’allegato I.
Storico versioni
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