Art. 3

Applicazione del protocollo per il trasferimento di messaggi di volo

In vigore dal 7 giu 2007
Applicazione del protocollo per il trasferimento di messaggi di volo 1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea assicurano che i sistemi di cui all', paragrafo 2, lettera a), applicano il protocollo per il trasferimento di messaggi di volo, conformemente ai requisiti di interoperabilità specificati nell'allegato I. 2.   Gli Stati membri assicurano che i sistemi di cui all', paragrafo 2, lettera b), applicano il protocollo per il trasferimento di messaggi di volo, conformemente ai requisiti di interoperabilità specificati nell'allegato I.
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